Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare › Titolo primo – Delle contravvenzioni di polizia › Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza › Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati › § 4 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a sei mesi.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 2023, N. 123, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2023, N. 159)).

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate. (33) (96) (125) (233)

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (33)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: – (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

AGGIORNAMENTO (125)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

AGGIORNAMENTO (233)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: – (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione; – (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026