Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare › Titolo primo – Delle contravvenzioni di polizia › Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale › Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta. (2) (9) (12) (102) ((157))

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l’attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’articolo unico, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1947.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l’art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) che l’efficacia della modifica di cui al presente articolo è prorogata fino al 15 ottobre 1948.

AGGIORNAMENTO (102)

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l’art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

AGGIORNAMENTO (157)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale".

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026