Libro primo – Dei reati in generale › Titolo terzo – Del reato › Capo I – Del reato consumato e tentato
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026