Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo VI – Del matrimonio › Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile › Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

((Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali)).

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026