Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia › Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Alla sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’art. 423.((146))

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (146)

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026