Libro secondo – Delle successioni › Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni › Capo V – Dell’accettazione dell’eredità › Sezione I – Disposizioni generali

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026