Libro primo – Dei reati in generale › Titolo settimo – Delle sanzioni civili
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell’atto, è necessaria la prova della mala fede dell’altro contraente.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026