Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo primo – Dei delitti contro la personalità dello Stato › Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026