Libro quinto – Del lavoro › Titolo II – Del lavoro nell’impresa › Capo I – Dell’impresa in generale › Sezione I – Dell’imprenditore

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026