Libro quinto – Del lavoro › Titolo II – Del lavoro nell’impresa › Capo III – Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione › Sezione I – Del registro delle imprese

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026