Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo terzo – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia › Capo I – Dei delitti contro l’attività giudiziaria

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026