Libro I – Le misure di prevenzione › Titolo I – Le misure di prevenzione personali › Capo II – Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria › Sezione III – L’esecuzione
1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Fonte: Normattiva – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 · testo vigente al 2 novembre 2026