Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo settimo – Dei delitti contro la fede pubblica › Capo II – Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti. ((16))

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all’uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026