Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo ottavo – Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare › Capo I – Dei delitti contro l’economia pubblica

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026