Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo ottavo – Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare › Capo I – Dei delitti contro l’economia pubblica
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026