Libro I – Le misure di prevenzione › Titolo IV – La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali › Capo II – Accertamento dei diritti dei terzi

1. Il pubblico ministero, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l’articolo 61, comma 10.

Fonte: Normattiva – D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 · testo vigente al 2 novembre 2026