Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo VI – Del matrimonio › Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile › Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026