Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo VI – Del matrimonio › Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile › Sezione IV – Della celebrazione del matrimonio
Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026