Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo I – Delle obbligazioni in generale › Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento › Sezione II – Della remissione

La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori.

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l’intero.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026