Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo I – Delle obbligazioni in generale › Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni › Sezione III – Delle obbligazioni in solido

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026