Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo I – Delle obbligazioni in generale › Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni › Sezione III – Delle obbligazioni in solido

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026