Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo II – Dei contratti in generale › Capo XIII – Della rescissione del contratto

L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026