Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo II – Delle persone giuridiche › Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026