Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo I – Della vendita › Sezione I – Disposizioni generali › § 3 – Del riscatto convenzionale
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026