Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo I – Della vendita › Sezione I – Disposizioni generali › § 3 – Del riscatto convenzionale
Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026