Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo I – Della vendita › Sezione IV – Della vendita di eredità

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026