Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo VI – Della locazione › Sezione III – Dell’affitto › § 2 – Dell’affitto di fondi rustici
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026