Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo IX – Del mandato › Sezione III – Della spedizione

((Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026