Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo IX – Del mandato › Sezione III – Della spedizione

((Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026