Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo XV – Del mutuo
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.
((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi)).
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026