Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo XIX – Della rendita vitalizia

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026