Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo XX – Dell’assicurazione › Sezione I – Disposizioni generali

L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026