Art. 1928 c.c. – Prova

Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo XX – Dell’assicurazione › Sezione IV – Della riassicurazione

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026