Art. 1978 c.c. – Forma

Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo XXVI – Della cessione dei beni ai creditori

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026