Libro quarto – Delle obbligazioni › Titolo III – Dei singoli contratti › Capo XXVI – Della cessione dei beni ai creditori
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026