Libro quinto – Del lavoro › Titolo II – Del lavoro nell’impresa › Capo I – Dell’impresa in generale › Sezione III – Del rapporto di lavoro › § 2 – Dei diritti e degli obblighi delle parti

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026