Libro quinto – Del lavoro › Titolo II – Del lavoro nell’impresa › Capo II – Dell’impresa agricola › Sezione IV – Della soccida › § 2 – Della soccida semplice

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026