Libro quinto – Del lavoro › Titolo II – Del lavoro nell’impresa › Capo II – Dell’impresa agricola › Sezione IV – Della soccida › § 2 – Della soccida semplice

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026