Libro quinto – Del lavoro › Titolo II – Del lavoro nell’impresa › Capo II – Dell’impresa agricola › Sezione IV – Della soccida › § 2 – Della soccida semplice
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’art. 2178.
Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026