Libro quinto – Del lavoro › Titolo V – Delle società › Capo II – Della società semplice › Sezione IV – Dello scioglimento della società
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026