Libro quinto – Del lavoro › Titolo V – Delle società › Capo II – Della società semplice › Sezione V – Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026