Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo VII – Dello Stato di figlio › Capo III
((L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L’azione è imprescrittibile. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026