Libro quinto – Del lavoro › Titolo V – Delle società › Capo X – Della trasformazione, della fusione e della scissione › Sezione II – Della fusione delle società

((La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026