Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo II – Delle persone giuridiche › Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni
Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026