Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo VII – Dello Stato di figlio › Capo V

La sentenza che dichiara la filiazione ((…)) produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per ((l’affidamento,)) il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026