Libro sesto – Della tutela dei diritti › Titolo IV – Della tutela giurisdizionale dei diritti › Capo II – Dell’esecuzione forzata › Sezione I – Dell’espropriazione › § 3 – Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026