Libro sesto – Della tutela dei diritti › Titolo V – Della prescrizione e della decadenza › Capo I – Della prescrizione › Sezione III – Dell’interruzione della prescrizione
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026