Libro sesto – Della tutela dei diritti › Titolo V – Della prescrizione e della decadenza › Capo I – Della prescrizione › Sezione IV – Del termine della prescrizione › § 2 – Delle prescrizioni brevi

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026