Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio › Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilità genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026