Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo II – Delle persone giuridiche › Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026