Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo X – Della tutela e dell’emancipazione › Capo I – Della tutela dei minori › Sezione V – Del rendimento del conto finale

((prima che sia decorso un anno dall’approvazione)) del conto).

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall’approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026